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- che l'importo del trattamento retributivo annuo lordo omnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In sede di delibera tale trattamento economico è incrementabile secondo criteri di complessità del progetto di ricerca e comunque entro il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno. I contratti di ricerca finanziati su fondi esterni di cui al precedente art. 2 comma 2, possono prevedere comunque un trattamento economico superiore, nel caso in cui l’importo sia stabilito dall’ente finanziatore ls-type:: annotation hl-page:: 2 hl-color:: green id:: 6839d240-e828-4ebd-861e-2f97e1adb987
- ls-type:: annotation hl-page:: 1 hl-color:: green id:: 68d5408b-5055-4173-831e-7099bfe4931a 2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto